Il biologo nutrizionista è un professionista nel campo della nutrizione e può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, qualora la dieta non fosse sufficiente a soddisfare i bisogni energetici nutritivi, stabilendo o indicando anche le modalità di assunzione.
Inoltre il Biologo Nutrizionista può determinare diete ottimali per mense aziendali, mense scolastiche, collettività, gruppi sportivi in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso e tipo di attività) e determinare diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi, ...
Il Biologo Nutrizionista non può fare diagnosi, prescrivere farmaci o utilizzare apparecchiature invasive e non può e non deve eseguire alcun tipo di test analitico (test genetici, allergologici, di intolleranze alimentari, …) nel proprio studio professionale, né può porsi quale intermediario nella vendita e/o distribuzione di test in autoanalisi (Kit).
Biologo Nutrizionista, Dietologo e Dietista…qual è la differenza?
Il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 12 aprile 2011, ha espresso il seguente parere in merito alle competenze nutrizionali di queste tre figure.
- Mentre il medico-chirurgo (Dietologo) può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo.
- Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
- Il dietista, profilo professionale dell’area tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3 del D.lgs. 502/92, “svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale” e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica.